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Il prossimo 7 dicembre 2021 scadrà il termine di presentazione delle domande per andare in pensione dal prossimo 1° settembre 2021, o di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo, per il personale docente, educativo e ATA della scuola. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line.
Invece, per i dirigenti scolastici il termine sarà il 28 febbraio 2021.
Il Ministero dell'Istruzione con circolare 36103 dello scorso 13 novembre ha fornito istruzioni attuative del DM n. 159 del 12 novembre 2020 sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021. Nel sito del Ministero, oltre la circolare 36103, il DM 159 del 12 novembre 2020 e la tabella riepilogativa dei requisiti. 
La scadenza del 7 dicembre 2020 va osservata anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Per dirigenti scolastici, personale docente, educativo e ATA di ruolo, compresi gli insegnanti di religione.
Sia per le domande di cessazione dal servizio che di revoca delle stesse: esclusivamente attraverso la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Ad eccezione del personale in servizio all’estero e delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, le cui domande vanno presentate in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità.
Invece, le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea nello stesso termine del 7 dicembre 2020.
Le domande presentate successivamente al 7 dicembre 2020 non saranno accolte.

REQUISITI - Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per ottenere la pensione di anzianità e la pensione anticipata
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
67 anni entro il 31 agosto del 2021, d’ufficio;
67 anni entro il 31 dicembre del 2021, a domanda.
Pensione di vecchiaia – art. 1 comma 147 legge 205/17 (esclusione dall’aspettativa di vita per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose con contribuzione da almeno 30 anni)
66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2021, d’ufficio;
66 anni e 7 mesi entro 31 dicembre 2021; a domanda.

Pensione anticipata
per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2021;
per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2021.
Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come declinata nella legge 26 del 2019)
Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dalla legge 243 del 2004, modificata dalla legge 26 del 2019, a condizione che il requisito di contribuzione e di età anagrafica richiesto sia stato maturato entro il 31 dicembre del 2019.
E' consentito l'accesso alla pensione con 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.